Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche. News dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015.
Fino a 1.000 euro la violazione dell’obbligo di tracciabilità ha conseguenze solo in capo all’ente sportivo: decadenza dalle agevolazioni ex L. 398/91 e applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. I costi sono comunque deducibili e permane il regime di esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015.
La violazione dell’obbligo di tracciabilità ha conseguenze solo in capo all’ente sportivo: decadenza dalle agevolazioni ex L. 398/91 e applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00. Non è, quindi, più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’IRPEF per i percipienti di compensi corrisposti dall’associazione.
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche: L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, si pronuncia riguardo la vigenza dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999.
Pertanto, alla luce di tale importante chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, la violazione da parte di un’associazione sportiva dilettantistica dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti non comporta:
- nel caso di pagamenti effettuati dall’associazione nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, il disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF, fino all’importo di 7.500 euro, dei compensi corrisposti dall’associazione, prevista dall’art. 69, comma 2, del TUIR;
- nel caso di somme percepite dall’associazione a titolo di proventi commerciali (sponsorizzazioni), il disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.
Dunque, non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né il regime di esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.
L’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 133/1999, comporta la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.
Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999 – a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 37 della legge 342/2000 – non risulta infatti più applicabile il regime sanzionatorio recato dall’articolo 4, comma 3, del Dm 473/1999; pertanto, in caso di violazione del suddetto obbligo di tracciabilità, non è più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ente sportivo.
Questo l’indirizzo interpretativo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del contenzioso insorto in alcune regioni.
In sede di verifica, alcuni uffici quando hanno riscontrato che l’ente sportivo non effettuava i pagamenti e i versamenti con modalità tracciabili si procedeva a disconoscere tutto:
- in capo all’associazione sportiva, il regime di favore di cui alla legge 398/1991
- in capo agli atleti o ai dirigenti sportivi percipienti, il beneficio dell’esenzione dall’Irpef, previsto dall’articolo 69 del Tuir, per i compensi, fino all’importo di 7.500 euro, corrisposti dall’ente sportivo
- in capo al soggetto erogante, la deducibilità del relativo costo (somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione).
Questo avveniva sulla base del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 4, comma 3, del Dm 473/1999. In sede di impugnazione degli atti impositivi, i contribuenti hanno eccepito la vigenza del comma 3, a seguito della riformulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999 operata dall’articolo 37 della legge 342/2000.
Invero, dal quadro normativo che si è venuto a creare è il seguente:
Il regime sanzionatorio applicabile, dopo le modifiche recate dalla legge 342/2000, in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti è contenuto esclusivamente nel citato articolo 25, comma 5, e determina in capo all’associazione sportiva soltanto la decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
Quadro normativo
L’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 473/1999 – secondo cui “i pagamenti o i versamenti …effettuati con modalità diverse da quelle previste …concorrono in ogni caso … a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima” – è stato emanato in attuazione del previgente articolo 25, comma 7, legge 133/1999.
Tale ultima norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 342/2000.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 37 della legge 342/2000, la disciplina che regola gli effetti della violazione, da parte degli enti sportivi dilettantistici, dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti è recata dal comma 5, articolo 25, legge 133/1999, secondo cui “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000,00 euro tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli… L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”.
Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile – dopo le modifiche recate dalla legge 342/2000 – in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti è contenuto esclusivamente nel citato articolo 25, comma 5, e determina in capo all’associazione sportiva la decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche
Infine, la risoluzione ribadisce che, per le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, resta ferma la regola generale della tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall’importo versato, per consentire al soggetto erogante di fruire del previsto beneficio fiscale.
Alessandro Pistilli
Commercialista
Per ulteriori info: www.studiopistilli.com – service@studiopistilli.com.
22/06/2015
In ALLEGATO: Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015
Foto: Immagine realizzata da Cristian Musella.