Il Tar del Lazio sospende la nomina di Carioti. L’Accademia nazionale di danza nell’incertezza.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Joseph Fontano e ha sospeso la nomina di Bruno Carioti eletto lo scorso 22 ottobre quale direttore dell’Accademia nazionale di danza. In attesa della sentenza fissata per l’8 aprile 2015, l’Accademia è priva di governance. Slittato al 29 aprile 2015 anche il ricorso della Parrilla.
Mercoledì 26 novembre 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto la domanda cautelare di sospensione della nomina di Bruno Carioti quale direttore dell’Accademia nazionale di danza presentata da Joseph Fontano, uno dei due candidati non eletti lo scorso 22 ottobre 2014 per il triennio 2014-2017.
Due le motivazioni che hanno determinato questa decisione, scaturita da un “primo sommario esame” della questione da parte del Tribunale Amministrativo. La prima è che Carioti non sembra avere uno requisiti necessari per ricoprire il ruolo. La seconda è che “il regolamento per le elezioni è stato approvato in data successiva alla indizione delle elezioni per cui sarebbe inapplicabile alle elezioni in contestazione”.
Il provvedimento del Tar del Lazio fa si che l’Accademia piombi in uno stato di gravissima incertezza amministrativa. Se infatti la nomina di Carioti fosse stata ratificata dal Ministero, l’ex Commissario avrebbe potuto certamente rimanere in carica almeno fino all’8 aprile 2015, data in cui il Tar del Lazio ha fissato l’esame della questione, firmando almeno gli atti di ordinaria amministrazione. Dato che la ratifica della nomina non è arrivata, non si capisce bene se Carioti abbia oggi il potere o meno di firmare un qualsivoglia provvedimento, anche il più banale.
L’incertezza e la situazione di stallo in cui versa l’istituzione è ancora più grave in quanto al momento all’appello della governance dell’Accademia manca anche il Consiglio Accademico, che dovrebbe essere il cuore pulsante dell’istituzione. E di conseguenza vacante è anche il posto del Presidente che deve essere nominato dal Ministro “sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro”. E scaduto lo scorso 31 ottobre 2015 è anche il mandato di Carioti quale Commissario straordinario dell’Accademia.
In sostanza l’Accademia è dunque allo sbando, senza un responsabile, senza nessuno che possa con assoluta certezza assumersi la responsabilità di firmare anche atti di normale amministrazione come ad esempio un banale permesso di lavoro.
La vicenda ha riportato l’Accademia del caos. La maggioranza dei docenti e dei pianisti hanno chiesto al Ministero di nominare nuovamente Carioti quale Commissario dell’istituzione. Ma rimane il dubbio se Carioti possa o meno ricoprire di nuovo tale incarico dato che risulta essere il direttore democraticamente eletto e al contempo oggetto di un ricorso accettato dal Tar. Gli studenti, hanno chiesto anche loro un Commissario, ma (a mio personale avviso) in modo più razionale e maturo, non hanno indicato nomi e non sono scesi in campo a favore di quelle che possono essere ormai definite delle vere e proprie fazioni all’interno dell’istituto.
La situazione in sostanza è veramente ingarbugliata e il clima tra le mura dell’Accademia è rovente forse come non mai.
Al di là di ogni pensiero personale sulla questione è bene evidenziare che il pronunciamento cautelativo del Tar trova fondamento nella mancanza di chiarezza all’interno della normativa che regolamenta l’Accademia, una confusione che caratterizza il nostro Bel Paese dove fin troppo spesso nuove norme si sommano senza sostituire le precedenti creando gineprai giuridici che poi vengono risolti nelle aule dei tribunali.
Nel caso specifico dell’Accademia a dettare norme sui requisiti necessari per poter ricoprire il ruolo di direttore e sulle procedure per la sua nomina esistono forse due provvedimenti legislativi in contrasto fra loro. Il primo è la legge istitutiva dell’Accademia del 1948 (d.lgs 1236/1948) – mai abrogata – che recita all’articolo 6 richiamato dal Tar: “La direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento dell’istruzione artistica. La direttrice dell’Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore. Quando manca il titolare del posto di direttrice, il Ministro può affidare per incarico temporaneo l’ufficio di direttrice ad uno degli insegnanti”.
Il secondo provvedimento è il Dpr 132/2003, ossia un regolamento applicativo della 508 del 1999, ossia la legge che trasforma l’Accademia in istituto di livello universitario. In questo regolamento sono contenuti i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia degli istituti Afam e dunque anche dell’Accademia nazionale di danza. A proposito della figura di direttore il Dpr sostiene che “Il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità”.
A stabilire quali siano detti “requisiti di comprovata professionalità”, che in sede di prima applicazione devono fare anche “riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”, dovrebbe essere lo statuto dell’Accademia. E qui il problema. Nello statuto dell’Accademia, varato nel 2006 sotto la Direzione Parrilla, questi requisiti non sono scritti e si rimanda di nuovo in modo generico al Dpr 132 che poi nello specifico dell’Accademia, conferma il mandato della Parrilla. In sostanza i requisiti necessari per candidarsi a direttore dell’Accademia non sono mai stati realmente chiariti, scritti e approvati.
E’ per questo che Bruno Carioti, nella sua veste di Commissario dell’Accademia, ha emanato un regolamento per andare ad elezioni, un regolamento questo che è stato presentato al Collegio dei professori lo scorso 10 ottobre, nella stessa data in cui lui ha annunciato la sua candidatura, e ad elezioni già annunciate nei giorni precedenti (una tempistica questa che per il Tar rende il regolamento varato da Carioti inapplicabile alle elezioni in questione).
Ma i problemi e i dubbi forse non finiscono qui e sono i seguenti. Può un Commissario emanare il primo regolamento dell’Accademia per delle elezioni alla carica di direttore e candidarsi? Non c’è il rischio di incompatibilità? E questo regolamento aveva bisogno di una qualche forma di approvazione e/o ratifica da parte dei Ministeri competenti ? Veramente risponde in modo puntuale a tutte le leggi che regolamentano la vita di questo istituto? E ancora: proprio per avere certezza normativa non bisognava forse prima modificare lo statuto dell’Accademia inserendo lì i requisiti necessari per concorrere alla carica di direttore cosa questa che hanno fatto ad esempio tutti i Conservatori? E’ da notare infatti che gli statuti di Accademie e Conservatori per essere approvati hanno bisogno, non solo dell’approvazione di tutti gli organi dell’istituto, ma devono essere approvati anche dal Miur e dal Ministero dell’economia e delle finanze nonché fare un passaggio anche alla Presidenza del Consiglio. A stabilirlo sempre la 132, ossia il Dpr del 2003 citato e chiamato in causa nello stesso statuto dell’Accademia. Può un regolamento varato da un Commissario saltare tutti questi passaggi?
E’ da evidenziare che già nella riunione del 10 ottobre 2014, Joseph Fontano e altri docenti, avevano evidenziato che il regolamento varato da Carioti si dimenticava di scrivere che uno dei requisiti fondamentali per potersi candidare alla carica di direttore era aver svolto la propria attività in ambito “coreutico”, così come del resto avviene nei conservatori di musica nei cui statuti è chiaramente scritto tra i requisiti l’ambito musicale. Non ascoltati, il 16 ottobre Fontano e altri 4 docenti hanno presentato e indirizzato al commissario una diffida in cui venivano puntualizzate quelle che a loro avviso erano delle incongruenze riguardo il regolamento presentato dal commissario al collegio dei professori. Non ascoltato neppure questa volta, Fontano – proprio perché candidato non eletto il 22 ottobre – ha potuto far ricorso al Tar il 29 ottobre. Come già detto il 26 novembre 2014 il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare la nomina del commissario straordinario dell’Accademia di danza, Bruno Carioti, alla direzione dell’Accademia evidenziando che Carioti “sembra privo” del requisito stabilito dall’art.6 comma 2 del d.lgs 1236/1948.
Ora dato che è certo che Carioti non è una donna e dato che è certo che non è una “compositrice di danza”, è da capire perché il Tar ha accolto la domanda cautelare di sospensione della nomina di Bruno Carioti. Si vuole forse verificare con un esame più approfondito della materia se la legge del 1948 è ancora valida? Si vuole verificare se un regolamento (quale il Dpr 132 del 2003) può cancellare la legge del 1948? Si vuole forse verificare se il direttore deve essere eletto o se quel ruolo non debba invece essere messo a concorso pubblico? O c’è dell’altro?
Sarà forse una coincidenza, ma è bene notare che c’è un’altra sentenza, sempre in tema direzione dell’Accademia, che attesa, per i primi di dicembre, è slittata ad aprile 2015. Stiamo parlando del ricorso presentato da Margherita Parrilla. La ex direttrice, andata in pensione il 30 ottobre 2014, aveva nei mesi scorsi fatto richiesta di “trattenimento in servizio”. La richiesta era stata rifiutata dal Miur e la Parrilla aveva fatto ricorso. L’udienza era fissata proprio per i primi di dicembre 2014 ma è slittata (non si sa bene perché) al 29 aprile 2015. Un caso?
Certo è che l’Accademia non trova pace. Sulla testa di questa istituzione aleggiano non solo cause e ricorsi, ma anche una serie infinita di problemi concreti non ultimi quelli relativi al villino dell’Accademia, un immobile di proprietà della Fondazione dell’Accademia nazionale di danza e su cui pende uno sfratto esecutivo. Ma sembra manchino anche regole certe per la costituzione del Consiglio Accademico, aule idonee per svolgere le lezioni e provvedimenti per mettere un freno alla fatiscenza in cui versano locali dell’Aventino tanto per citare solo alcune fra le infinite urgenze. Tenendo conto di questo quadro, a poco serve un Direttore che abbia poteri solo per l’ordinaria amministrazione. Cosa deciderà di fare il Ministero?
Francesca Bernabini
7/12/2014
Nelle foto: gli allievi Accademia nazionale di danza in Ballet Inoffensif di Mauro Bigonzetti presentato il 22 novembre 2014 nell’ambito del Premio Roma Jia Ruskaja organizzato dalla Fondazione dell’Accademia nazionale di danza.