Antipedofilia. Nuova circolare del Ministero del lavoro. Obbligo di certificato penale anche per i neo assunti con contratti di lavoro autonomo che lavorano con i minori. L’obbligo riguarda anche insegnanti di scuole pubbliche e private e istruttori sportivi.
Il Ministero del lavoro ha emanato l’11 aprile 2014 una nuova circolare che contiene conferme e novità sull’obbligo del certificato penale per chi lavora con i minori. L’obbligo comprende anche le diverse forme di lavoro autonomo se il rapporto con i minori è continuativo e non mediato. Tra le attività professionali sottoposte all’obbligo figurano gli insegnanti di scuole pubbliche e private e gli istruttori sportivi che lavorano con i minorenni.
Il Ministero del Lavoro ha emanato una nuova circolare, la n. 9 dell’11 aprile 2014 (allegata al presente articolo) con la quale fornisce indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro in merito al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 che detta nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori. L’approfondimento è relativo all’articolo 2 del decreto 39/2014 , ossia quello che obbliga il datore di lavoro a richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, una misura volta ad evitare che condannati per reati connessi al turismo sessuale minorile, prostituzione minorile e pedofilia, possano entrare in contatto con i minori sui luoghi di lavoro o in attività organizzate per bambini e ragazzi.
Diverse le conferme accompagnate da alcune novità tra cui quella che chiarisce che l’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale riguarda insegnanti di scuole pubbliche e private e gli istruttori di palestre assunti dopo il 6 aprile 2014 anche con contratti di lavoro autonomo. L’obbligo dunque non è più solo per i neo assunti con contratti di lavoro subordinato o para subordinato ma riguarda anche gli autonomi. Esentati i dirigenti e i responsabili dell’attività.
Di seguito i punti principali della nuova circolare:
Campo applicativo:
Obbligo del certificato penale solo per i neo assunti – Il Ministero conferma l’orientamento già espresso dal Ministero della Giustizia con la circolare del 3 aprile 2014 e con le due note interpretative di chiarimento dell’Ufficio legislativo: l’obbligo per il datore di lavoro di richiesta del certificato penale “riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti di lavoro già in essere a tale data”.
Obbligo del certificato penale sia per rapporto di lavoro subordinato che per rapporto di lavoro autonomo – Il Ministero precisa che la dizione “impiego al lavoro” non comprende solo le tipologie di rapporto subordinato ma ricomprende “anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra i quali in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, in associazione in partecipazione, ecc.”. Insomma vengono ricompresi nell’obbligo i neo assunti anche con rapporti di lavoro autonomo.
Obbligo del certificato per i neo assunti nel volontariato organizzato – La circolare ministeriale sostiene che “rimangono fuori dalla sfera di operatività dell’intervento normativo, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro”.
Baby sitter escluse dall’obbligo – Il Ministero “ritiene che rimangono esclusi dal campo applicativo i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori”. Secondo il Ministero il decreto legislativo intende “tutelare i minori quando gli stessi sono fuori dall’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può direttamente con maggiore efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo”.
Personale interessato:
Obbligo di certificato penale se il contatto con i minori è continuativo e non mediato. Esentati i responsabili dell’attività. – La circolare chiarisce che il personale interessato dalla disposizione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 39/2014 “è solo quello che ha un contatto continuativo e non mediato con i minori e pertanto l’obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alle attività svolte dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela”.
Obbligo di certificato penale per gli insegnanti di scuole e gli istruttori sportivi – Questo è il chiarimento che più riguarda le scuole di danza. La circolare afferma “si ritiene che l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori”. E’ illuminante che facendo degli esempi, la circolare specificatamente indichi, fra i lavoratori neo assunti che devono consegnare al datore di lavoro il certificato penale, “insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche, ecc.”.
Esclusioni – Per il Ministero rimangono “al di fuori dalla previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata ma dove è comunque possibile la presenza di minori”.
Qualche considerazione:
Appare chiaro che questa storia sembra un romanzo a puntate. Il decreto legislativo faceva chiaramente intendere che tutti coloro che lavoravano con i minori dovevano consegnare al datore di lavoro il certificato penale.
La circolare del 3 aprile 2014 e due interpretazioni dell’ufficio legislativo del Ministero circoscrivevano l’obbligo solo ai neo assunti e solo ai casi di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l’esclusione del volontariato.
Ora questa nuova circolare estende nuovamente l’obbligo anche ai lavoratori autonomi neo assunti lasciando però adito a nuovi dubbi. Tra i principali i seguenti. Un lavoratore autonomo che svolge la propria prestazione da insegnante e/o istruttore in varie scuole o centri deve produrre diverse copie di certificati in originale da consegnare ai vari datori di lavoro? In caso affermativo: per quale motivo un lavoratore autonomo deve essere super controllato e i lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato e già assunti non devono essere controllati?
Quando il rapporto diventa continuativo e non occasionale? Ad esempio: un insegnante che fa uno stage di due e tre giorni, instaura un rapporto continuativo con i minori?
Chi controlla il “dirigente dell’attività” se quest’ultimo oltre a essere responsabile dell’attività è anche persona che lavora a stretto contatto con i minori?
Già da queste poche domande appare evidente che le circolari interpretative e applicative non finiranno qui.
Francesca Bernabini
19/04/2014