Acconto IVA per il 2014: scadenza 29 dicembre 2014
Il 29 dicembre 2014 scade il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA per il 2014 e per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al fine di sanare gli omessi versamenti IVA per il 2013.
Scade il prossimo 29 dicembre il termine ultimo per procedere al versamento dell’acconto IVA per il 2014.
Devono pagare tutti i contribuenti titolari di partita IVA fatta eccezione per:
- i contribuenti che hanno avviato o cessato l’attività nel 2014;
- i contribuenti che, nel mese di dicembre 2013 o nell’ultimo trimestre 2013 si trovavano a credito di IVA;
- i soggetti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2014 con IVA a credito;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 c. 6;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000) e gli “ex minimi 2014”;
- i soggetti che adottano il regime contabile naturale super-semplificato;
- i soggetti che, pur trovandosi in una situazione di debito, dovrebbero versare un importo inferiore a 103,29 euro.
I metodi di calcolo che il contribuente può utilizzare per la determinazione dell’acconto dovuto sono i seguenti:
- storico: in misura pari all’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno 2013 prendendo a riferimento la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili e la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali;
- previsionale: procedendo alla stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2014;
- analitico: in misura pari al 100% della liquidazione periodica al 20 dicembre 2014.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica con i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per quelli trimestrali.
E’ possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
L’insufficiente o omesso versamento dell’acconto IVA viene punito con una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora fatta salva la facoltà del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso “breve” (con sanzioni ridotte al 3% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza), “lungo” (con sanzioni del 3,75% se il versamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o “sprint” (con sanzioni pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza).
Si evidenzia anche che il 29 dicembre 2014 rappresenta anche il termine ultimo per sanare gli omessi versamenti IVA relativi al 2013 ed evitare, nel caso in cui l’omissione sia superiore a 50.000 euro, di rientrare nell’ipotesi delittuosa prevista dall’articolo 10 ter del D. Lgs. n. 74 del 2000 e sanzionata con la reclusione da sei mesi a due anni.
23/12/2014
Foto: L’immagine fotografica è stata realizzata Cristian Musella.