Corpi di ballo non tutelati dalla legge
Nell’articolo pubblichiamo il primo capitolo dell’indagine sui Corpi di ballo redatta Danza Error System. In questo capitolo gli autori ripercorrono in estrema sintesi la storia giuridica delle Fondazioni lirico sinfoniche evidenziando come, nessuna legge o decreto, abbia mai tutelato l’esistenza in vita dei corpi di ballo negli ex enti lirici.
I cosiddetti Enti Lirici, enti pubblici, nascono nel 1967 con la Legge n. 800 che ne sancisce la rilevante importanza nella sfera culturale e sociale della collettività nazionale.
Nel 1996 la Legge Veltroni n. 367 trasforma gli Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato, ovvero nelle Fondazioni lirico-sinfoniche, creando un sistema di finanziamento misto, pubblico e privato.
Cambia lo stato giuridico dei teatri, ma purtroppo la situazione economica peggiora: da qui in poi i finanziamenti pubblici vengono drasticamente ridotti e quelli privati non risultano essere sufficienti per il sostegno di teatri così grandi e articolati.
Successivamente alla Legge n. 100 del 2010 che interviene ulteriormente nel settore dello spettacolo, la Corte Costituzionale ribadisce la qualificazione in senso pubblicistico degli ex Enti Lirici, sebbene privatizzati dalla Legge Veltroni.
Nel 2013 viene emessa la Legge n. 112, la cosiddetta Legge Bray, con l’intento di salvare e rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche grazie ad un fondo rotativo gestito da un Commissario straordinario del Governo. Le Fondazioni che desiderano accedere a tale fondo devono presentare un piano triennale di risanamento, che dev’essere approvato dal Ministero dei Beni Culturali.
Nonostante fossero previste delle misure per raggiungere tale equilibrio (come la ridiscussione dei contratti integrativi aziendali e la messa in Ales dei settori amministrativi), ogni Fondazione ha presentato un proprio piano personalizzato, individuando azioni talvolta anche non previste dalla Legge in questione (come il licenziamento del corpo di ballo) e che, spesso e volentieri, sono andate a minacciare la sopravvivenza degli artisti e quindi dei teatri stessi.
Si è pensato, da sempre, che l’abbattimento del costo del personale fosse l’unica via d’uscita per salvare i conti economici delle Fondazioni, la chiusura dei corpi di ballo ne è l’emblema. Il dato di fatto è che, nonostante siano stati chiusi quasi tutti i corpi di ballo (citandone alcuni, il corpo di ballo di Venezia nel 1984, quello di Torino nel 1992, quello di Trieste nel 2010, quello di Firenze nel 2013, quello di Verona nel 2017), nessuna Fondazione, dopo la chiusura del corpo di ballo, ha risolto i propri debiti, a conferma del fatto che licenziare gli artisti non è servito a niente, se non a mettere in pericolo ancor di più l’esistenza del teatro stesso.
Successivamente sono state emanate la Legge n. 160 del 2016 e la Legge n. 175 del 2017. Entrambe non affrontano in maniera esaustiva il vero tema della difesa dell’occupazione dei lavoratori, quindi anche dei corpi di ballo, né tutelano il valore sociale e culturale delle Fondazioni, ma si concentrano solo ed esclusivamente sull’equilibrio economico e sulle conseguenze, negative, in mancanza di pareggio di bilancio.
Nel 2019, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 25/10/2018, causa C-331/17) riguardante l’abuso del contratto a termine nelle Fondazioni lirico-sinfoniche, viene emessa la Legge n. 81, per intraprendere un iter di ridiscussione delle dotazioni organiche tenendo conto dei fini istituzionali e dell’offerta culturale che ogni Fondazione deve garantire al territorio (opera lirica, musica sinfonica e balletto).
Nel 2021, con la Legge n. 234 (Legge di bilancio 2022), sono istituiti, per colmare i debiti patrimoniali delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per l’anno 2023. In seguito, col Decreto Interministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, questi contributi sono stati suddivisi per ciascuna Fondazione, secondo i criteri previsti.
Nel 2022 viene emanata la Legge n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che, appunto, delega il Governo, entro 9 mesi dall’entrata in vigore della suddetta Legge, ad emanare uno o più decreti attuativi che vadano a ridefinire e regolamentare l’intero mondo dello Spettacolo dal Vivo e, quindi, anche il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Anche questa Legge, però, non interviene minimamente sulla tutela dell’occupazione stabile nelle Fondazioni né sulla presenza dei corpi di ballo al loro interno.
Quella della Legge Delega è una storia abbastanza articolata e inconcludente.
La prima Legge Delega (L.175/2017) è stata emanata a novembre del 2017. A giugno del 2018, cambia il governo e cambiano i Ministri.
A dicembre del 2018, scade il tempo per emanare i decreti attuativi e nessun decreto attuativo viene emanato, dunque la Legge si rivela totalmente inutile.
A luglio del 2019, un nuovo Disegno di Legge sulla materia, approvato dal Consiglio dei Ministri, viene assegnato al Senato, ma l’iter di discussione non inizierà mai. A settembre del 2019 cambia il governo e cambiano i Ministri.
A luglio 2022 viene approvata la terza Legge Delega sullo Spettacolo dal Vivo, come sopracitato.
Sempre a luglio 2022, cade il governo, vengono fissate le nuove elezioni politiche e successivamente si insedierà l’attuale governo.
Da luglio 2022, c’è tempo 9 mesi per emanare i decreti attuativi della suddetta Legge, dopo di che scadrà il tempo massimo per emanarli.
In sintesi, ad oggi non esiste un Legge, né un Decreto Ministeriale né qualsiasi altro provvedimento che intervenga per la salvaguardia e la ricostituzione dei corpi di ballo stabili nelle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Anna Chiara Amirante, Vito Lorusso, Andrea Morelli, Alessandro Staiano
Danza Error System
13/12/2022