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Bruno Carioti confermato Direttore dell’Accademia nazionale di danza. Il TAR del Lazio respinge in toto il ricorso di Joseph Fontano.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Joseph Fontano in merito alle procedure e ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di direttore dell’Accademia nazionale di danza. Rigettate tutte le motivazioni. Per il TAR “Carioti ha correttamente esercitato le proprie funzioni di commissario straordinario rimanendo nel perimetro tracciato dalla disciplina vigente”. Si attende che Miur prenda atto della sentenza e proceda in tempi brevissimi alla nomina ufficiale di Carioti quale direttore dell’AND mettendo la parola fine al regime di commissariamento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con una sentenza pubblicata lo scorso 14 maggio 2015, ha respinto il ricorso presentato da Joseph Fontano, affermando la correttezza delle procedure elettorali adottate da Bruno Carioti per lo svolgimento delle elezioni a direttore dell’Accademia nazionale di danza, la validità del Regolamento adottato per tali elezioni e i requisiti richiesti ai candidati. In sostanza ciò che Carioti ha fatto, nella sua veste di Commissario, per arrivare alle elezioni che si sono svolte lo scorso 22 ottobre 2014, e la sua stessa elezione a nuovo direttore dell’Accademia nazionale di danza per il triennio 2014/2017, è corretto.

A questo punto si attende solo che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini prenda atto di tale sentenza e ratifichi ufficialmente la nomina di Bruno Carioti quale nuovo direttore dell’Accademia mettendo fine al regime di Commissariamento il prima possibile. Ricordiamo infatti che il mandato di Commissario dell’AND affidato dal Miur a Giovanna Cassese scade il prossimo 31 luglio.

Tale sentenza, che accoglie anche le istanze 57 fra docenti e maestri accompagnatori dell’Accademia che si sono opposti al ricorso di Fontano schierandosi in difesa di Bruno Carioti, ha il merito di aver chiarito una volta per tutte quali sono le procedure e i requisiti per poter essere eletto direttore dell’AND. Per il TAR la procedura di individuazione di un direttore tramite bando pubblico stabilita dal decreto legislativo n. 1236 del 1948, che prevedeva che “la direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli”, e che “la direttrice dell’Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore”, risulta superata dalla successiva normativa. Il direttore dell’Accademia deve essere “eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità”. Requisiti richiesti: il possesso “di comprovata professionalità con riferimento all’ esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali”.

E’ questa una chiarificazione importante e, a quanto sostiene Fontano, il motivo che lo aveva spinto a fare ricorso al TAR.

Il TAR ha anche rigettato anche le altre motivazioni del ricorso sostenendo la correttezza nelle procedure adottate da Carioti. La sentenza del TAR afferma: “Non può disconoscersi che il prof. Carioti abbia adottato il suddetto regolamento pur avendo deciso di candidarsi alla carica di direttore dell’ente, ma attesa la carica di Commissario straordinario dell’Accademia nazionale di danza, rivestita fino allo svolgimento delle suddette elezioni, non avrebbe potuto comportarsi diversamente. Atteso che per effetto del sopra descritto quadro normativo, la individuazione del nuovo direttore sarebbe dovuta avvenire mediante lo svolgimento di una apposita elezione (e non più mediante concorso); considerato, altresì, che al fine di consentire tali elezioni era necessario integrare la disciplina vigente con un regolamento che dettagliasse le modalità di svolgimento delle votazioni, il prof. Carioti – quale commissario straordinario dell’ente – si è trovato nella necessità di adottare il suddetto regolamento. Tale regolamento, peraltro, quanto ai requisiti di eleggibilità, ripete pedissequamente l’art. 6 del d.P.R. 132/2003, per cui deve ritenersi che il prof. Carioti abbia correttamente esercitato le proprie funzioni di commissario straordinario rimanendo nel perimetro tracciato a tal riguardo dalla disciplina vigente”.

Che la materia fosse complessa lo sostiene anche il TAR del Lazio quando afferma che la materia costituisce per la giurisprudenza una novità e che l’evoluzione normativa che caratterizza la procedura in questione presentavano difficoltà di interpretazione.

Va dato merito al TAR del Lazio non solo della celerità con cui ha emesso la sentenza ma anche della chiarezza nell’esposizione della stessa.

A questo punto si attende la ratifica della nomina di Carioti a direttore da parte del Miur quanto prima. Anche l’ostacolo di un ritorno della Parrilla alla direzione sembra infatti allontanarsi: sempre il TAR del Lazio ha infatti respinto la procedura d’urgenza al ricorso della Parrilla contro il Miur che le ha negato la richiesta di “trattenimento in servizio”. La prossima udienza per questo ricorso è slittata a novembre 2015.

Che questo sia finalmente l’inizio di una nuova era per l’Accademia?

Francesca Bernabini

17/05/2015

In allegato la sentenza del TAR del Lazio. Nella foto: Bruno Carioti.

Scheda allegati

  • Sentenza del Tar Lazio del 14 05 2015 ricorso Fontano contro elezione Carioti

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