Novità legislative

Obbligo di certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori

Un nuovo obbligo per tutti dal 6 aprile 2014: se il lavoratore ha contatti diretti e continuativi con i minori il datore di lavoro deve chiedergli la cosiddetta “fedina penale”. Se non si adempie questo obbligo sono previste sanzioni da 10.000 a 15.000 euro. Il provvedimento in un decreto legge sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Qualunque datore di lavoro che impiega al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori devono obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale. Se non lo richiedono, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 6 aprile 2014 ed è contenuto nell’articolo 2  del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 titolato “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.

Nel nostro settore il provvedimento riguarda in primo luogo le scuole di danza: tutti i docenti e i collaboratori che hanno a che fare con i minorenni dovranno consegnare ai titolari delle scuole il loro certificato penale del casellario giudiziale, un documento questo che consente di conoscere se a loro carico sono stati emessi provvedimenti penali di condanna definitivi.

In particolare deve essere verificato che sul lavoratore impiegato non pendano condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni), e che i soggetti non abbiano sul loro capo sanzioni che gli impediscano di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

Il provvedimento è certamente sacrosanto in quanto si inserisce nelle misure di lotta contro la pedofilia anche se causerà non pochi problemi in primo luogo perché il certificato richiesto ha valore di soli 6 mesi dalla data del rilascio.

Segnaliamo che in Italia il certificato penale va richiesto dall’interessato (o da persona da lui delegata con una copia del documento di riconoscimento del richiedente) all’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica.

E’ bene evidenziare che tale provvedimento recepisce una direttiva europea e che coinvolge qualsiasi attività: per cui non solo le scuole di danza ma veramente tutti e anche se l’attività in questione è resa a titolo gratuito.

Francesca Bernabini

31/03/2014

In allegato il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – G.U. n. 68 del 22 marzo 2014

Scheda allegati

  • DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 n 39

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