Lavoro

Jobs act, il piano per il lavoro di Matteo Renzi

Un decreto legge modifica i contratti a temine e quelli di apprendistato.

In quest’ultimo mese si è parlato molto del Jobs Act di Matteo Renzi. Tante le ipotesi circolate e poche quelle che hanno avuto riscontro. I provvedimenti ad oggi effettivi sono contenuti nel Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 denominato “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.66 del 20 marzo 2014 e in vigore dal giorno successivo.

Tra le principali novità figurano modifiche/semplificazioni al contratto a termine, al contratto di apprendistato, al documento di regolarità contributiva (Durc) e ai contratti di solidarietà. Di seguito le principali novità introdotte dal decreto legge relativamente al contratto a termine e all’apprendistato.

Contratto a termine

• Aumento della durata, da 12 a 36 mesi, del rapporto a tempo determinato per qualsiasi mansione senza obbligo di indicazione della causale, ossia senza la necessità per il datore di lavoro di dover giustificare la scadenza del contratto con esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo che hanno indotto il datore di lavoro ad apporre una scadenza al contratto.

• Entro il limite dei 36 mesi è possibile prorogare il contratto di lavoro fino a un massimo di 8 volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa.

• L’utilizzo del contratto in parola non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 10, co. 7, D. Lgs. n. 368/2001 (contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli, con lavoratori di età superiore a 55 anni). Questo limite non si applica alle imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Apprendistato

• Viene eliminato l’obbligo di forma scritta del piano formativo individuale.

• E’ abrogata la disposizione del Testo unico dell’apprendistato (art. 2, co. 3-bis, D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167) che prevedeva l’obbligo di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato con una quota di apprendisti, come condizione per poter ricorrere a nuove assunzioni con il medesimo contratto.

• E’ introdotta come possibilità, e non più come obbligo, l’integrazione della formazione di tipo professionalizzante con l’offerta formativa pubblica.

28/03/2014

In ALLEGATO Il testo completo del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34

Scheda allegati

  • DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

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