Contratto di lavoro intermittente per gli addetti all’installazione, smontaggio e allestimento dei palchi negli spettacoli teatrali.
E’ possibile utilizzare il contratto di lavoro intermittente solo se gli operai, oltre ad allestire e smontare il palco, svolgono altri lavori nel corso dello spettacolo (controllo luci, casse acustiche, ecc.). A chiarirlo il Ministero del Lavoro con una circolare.
Con lettera circolare n. 5286/2014 del 13 marzo 2014, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sull’utilizzo del contratto di lavoro intermittente (coiddetto “lavoro a chiamata”) per gli operai addetti agli spettacoli, la cui attività consiste nell’installazione, smontaggio e allestimento dei palchi.
Il Ministero ha chiarito che i suddetti operai, nella misura in cui la loro attività risulti unicamente precedente o successiva rispetto all’evento e allo spettacolo, non sono equiparabili alle categorie professionali indicate ai nn. 43-46, R.D. n. 2657/1923, con riferimento alle quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40, D. Lgs. N. 276/2003.
Per contro, il Ministero ha rilevato che, nella diversa ipotesi in cui tali operai siano impiegati dalle imprese dello spettacolo in attività non esclusivamente precedenti o successive all’evento ma pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc., è possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate dalle summenzionate disposizioni del R. D. n. 2657/1923 e, in particolare, a quella degli “operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”.
In allegato: circolare n. 5286/2014 del 13 marzo 2014.